Risposta
scritta pubblicata
venerdì 25 ottobre 2002
nell'allegato B della seduta n.
211
all'Interrogazione 4-03120 presentata
da
FRAGALA'
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Legislatura : 14
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Seduta di annuncio : 154
del 05/06/2002 |
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Primo firmatario: FRAGALA'
VINCENZO |
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Gruppo: ALLEANZA
NAZIONALE |
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Data firma: 30/05/2002
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Risposta. - Per quanto concerne l'asserita
sottoposizione del detenuto Mario Tuti ad un regime di isolamento nel corso del
1977, non si è in condizioni di fornire precise indicazioni, atteso che un
provvedimento del genere non risulta essere mai stato emanato come
implicitamente risulta confermato dal coinvolgimento dello stesso in una rissa
avvenuta in carcere nel 1978. Peraltro, il Tuti fu altresì protagonista della famosa rivolta avvenuta nel
carcere di Porto Azzurro, nel corso della quale furono sequestrati il direttore
dell'istituto e vari operatori penitenziari con l'ausilio di armi. Tali precedenti, uniti all'efferetezza dei reati per i quali è stato
condannato, alla pregressa latitanza,
Tale inserimento è espressione del potere organizzativo
dell'Amministrazione penitenziaria (articolo 14 dell'ordinamento penitenziario),
esercitabile anche in modo differenziato per istituti o sezioni di istituto. Detto inserimento, contrariamente a quanto affermato dall'interrogante, non
implica alcuna limitazione di principio sotto il profilo dell'accesso ai
benefici concessi dall'ordinamento penitenziario (riservati alla competenza
della magistratura e condizionati alla sussistenza di presupposti previsti da
legge) o alle opportunità trattamentali riconosciute dall'ordinamento; da esso,
infatti, derivano soltanto: a) l'allocazione in sezioni presso alcuni istituti di pena
specificamente ed esclusivamente destinati a tale categoria; b) una gestione penitenziaria maggiormente riservata all'amministrazione
centrale per esigenze di unitarietà ed efficienza del circuito; c) l'adozione di maggiori cautele per la sicurezza delle traduzioni e
dei trasferimenti.
Concretamente, tale inserimento avviene in base a valutazioni connesse a
pregresse condotte penitenziarie (che abbiano evidenziato particolari difficoltà
nella gestione del soggetto) o allo spessore criminale del detenuto come desunto
dalle informazioni fornite dagli organi investigativi.
È bensì vero che in concreto l'accesso alle
varie opportunità offerte dall'ordinamento è condizionato alla previa proposta
in tal senso da parte del Direttore dell'istituto di pena. Nel caso di cui al
sesto paragrafo dell'interrogazione, il dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria - pur ribadendo che il provvedimento di - ammissione al lavoro
all'esterno rientra fra le determinazioni esclusive del direttore dell'Istituto,
oltre che del Magistrato di sorveglianza - espresse un motivato parere
sfavorevole sul presupposto che l'avvenuta modificazione degli atteggiamenti del
detenuto sembrava essersi verificata in tempi troppo stretti e recenti e
necessitava, pertanto, di un ulteriore consolidamento e successive verifiche. Si ritenne, infatti, che un cambiamento non sufficientemente verificato nel
tempo, avrebbe potuto rivelarsi non duraturo, e strumentale al raggiungimento
esclusivo di benefici penitenziari, e di conseguenza poteva essere suscettibile
di ulteriori mutamenti, non in linea con le aspettative di regolarità di vita
che si hanno nei confronti di coloro che si stanno reinserendo nel contesto
sociale.
È dunque priva di fondamento - oltre alla circostanza che il Ministro abbia
sospeso «i benefici della Legge Gozzini» (la quale cosa non avrebbe potere di
fare) - anche l'affermazione secondo la quale detto parere del ministero sia
stato espresso «in termini così duri e perentori da escludere una possibilità
anche per il futuro», come dimostrato anche dal parere favorevole
successivamente espresso ad un progetto di collaborazione, proposto dalla
direzione del carcere, fra il Tuti ed una associazione di disabili. Lo stesso discorso vale per il riferimento, contenuto nel settimo paragrafo
dell'interrogazione, circa una ultima nota ministeriale che non si è in grado
di identificare o una «soluzione politica» anch'essa ignota a questa
amministrazione. Pur confermandosi che è periodica la valutazione del percorso detentivo che
sta svolgendo il Tuti, al fine di pervenire ad una eventuale estromissione dal
circuito ad elevato indice di vigilanza nel momento in cui si riterrà
sufficientemente consolidata l'inversione dell'atteggiamento caratterizzante la
prima parte della sua esperienza detentiva, si deve anche sottolineare
nuovamente come l'appartenenza a tale circuito non abbia impedito al detenuto di
partecipare a corsi di studio, corsi di musica e a tutte le attività connesse
al campo della multimedialità.
Il
Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
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Ministero destinatario : |
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PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI |
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MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA |
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Delegato a rispondere e data delega : |
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PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 30/05/2002 |
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Attuale delegato a rispondere e data delega : |
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MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA 20/06/2002 |
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RISPOSTA GOVERNO |
25/10/2002 |
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CASTELLI
ROBERTO |
MINISTRO GIUSTIZIA |
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MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL
20/06/2002 |
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RISPOSTA PUBBLICATA IL 25/10/2002
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CONCLUSO IL 25/10/2002
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CONCETTUALE: |
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CARCERI, CONDANNE PENALI, SEMILIBERTA'
DEL CONDANNATO, TERRORISTI |
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SIGLA O DENOMINAZIONE: |
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L 1986 0663 |
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GEO-POLITICO: |
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VOGHERA, PAVIA - Prov, LOMBARDIA |