Atto Camera

 Risposta scritta pubblicata venerdì 25 ottobre 2002
nell'allegato B della seduta n. 211 all'Interrogazione 4-03120 presentata da FRAGALA' 

Dati di presentazione dell'atto

 

Legislatura : 14

 

Seduta di annuncio : 154 del 05/06/2002

Firmatari:

 

Primo firmatario: FRAGALA' VINCENZO

 

Gruppo: ALLEANZA NAZIONALE

 

Data firma: 30/05/2002

TESTO ATTO  

Risposta. -

Per quanto concerne l'asserita sottoposizione del detenuto Mario Tuti ad un regime di isolamento nel corso del 1977, non si è in condizioni di fornire precise indicazioni, atteso che un provvedimento del genere non risulta essere mai stato emanato come implicitamente risulta confermato dal coinvolgimento dello stesso in una rissa avvenuta in carcere nel 1978.

Peraltro, il Tuti fu altresì protagonista della famosa rivolta avvenuta nel carcere di Porto Azzurro, nel corso della quale furono sequestrati il direttore dell'istituto e vari operatori penitenziari con l'ausilio di armi.

Tali precedenti, uniti all'efferetezza dei reati per i quali è stato condannato, alla pregressa latitanza, e alla condotta carceraria tenuta fino al 1994 (tale da non farlo ritenere meritevole della liberazione anticipata ) ne hanno giustificato l'inserimento nel cosiddetto circuito ad elevato indice di vigilanza.

Tale inserimento è espressione del potere organizzativo dell'Amministrazione penitenziaria (articolo 14 dell'ordinamento penitenziario), esercitabile anche in modo differenziato per istituti o sezioni di istituto.
Concretamente, tale inserimento avviene in base a valutazioni connesse a pregresse condotte penitenziarie (che abbiano evidenziato particolari difficoltà nella gestione del soggetto) o allo spessore criminale del detenuto come desunto dalle informazioni fornite dagli organi investigativi.

Detto inserimento, contrariamente a quanto affermato dall'interrogante, non implica alcuna limitazione di principio sotto il profilo dell'accesso ai benefici concessi dall'ordinamento penitenziario (riservati alla competenza della magistratura e condizionati alla sussistenza di presupposti previsti da legge) o alle opportunità trattamentali riconosciute dall'ordinamento; da esso, infatti, derivano soltanto:

a) l'allocazione in sezioni presso alcuni istituti di pena specificamente ed esclusivamente destinati a tale categoria;

b) una gestione penitenziaria maggiormente riservata all'amministrazione centrale per esigenze di unitarietà ed efficienza del circuito;

c) l'adozione di maggiori cautele per la sicurezza delle traduzioni e dei trasferimenti.

È bensì vero che in concreto l'accesso alle varie opportunità offerte dall'ordinamento è condizionato alla previa proposta in tal senso da parte del Direttore dell'istituto di pena. Nel caso di cui al sesto paragrafo dell'interrogazione, il dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - pur ribadendo che il provvedimento di - ammissione al lavoro all'esterno rientra fra le determinazioni esclusive del direttore dell'Istituto, oltre che del Magistrato di sorveglianza - espresse un motivato parere sfavorevole sul presupposto che l'avvenuta modificazione degli atteggiamenti del detenuto sembrava essersi verificata in tempi troppo stretti e recenti e necessitava, pertanto, di un ulteriore consolidamento e successive verifiche.

Si ritenne, infatti, che un cambiamento non sufficientemente verificato nel tempo, avrebbe potuto rivelarsi non duraturo, e strumentale al raggiungimento esclusivo di benefici penitenziari, e di conseguenza poteva essere suscettibile di ulteriori mutamenti, non in linea con le aspettative di regolarità di vita che si hanno nei confronti di coloro che si stanno reinserendo nel contesto sociale.

È dunque priva di fondamento - oltre alla circostanza che il Ministro abbia sospeso «i benefici della Legge Gozzini» (la quale cosa non avrebbe potere di fare) - anche l'affermazione secondo la quale detto parere del ministero sia stato espresso «in termini così duri e perentori da escludere una possibilità anche per il futuro», come dimostrato anche dal parere favorevole successivamente espresso ad un progetto di collaborazione, proposto dalla direzione del carcere, fra il Tuti ed una associazione di disabili.

Lo stesso discorso vale per il riferimento, contenuto nel settimo paragrafo dell'interrogazione, circa una ultima nota ministeriale che non si è in grado di identificare o una «soluzione politica» anch'essa ignota a questa amministrazione.

Pur confermandosi che è periodica la valutazione del percorso detentivo che sta svolgendo il Tuti, al fine di pervenire ad una eventuale estromissione dal circuito ad elevato indice di vigilanza nel momento in cui si riterrà sufficientemente consolidata l'inversione dell'atteggiamento caratterizzante la prima parte della sua esperienza detentiva, si deve anche sottolineare nuovamente come l'appartenenza a tale circuito non abbia impedito al detenuto di partecipare a corsi di studio, corsi di musica e a tutte le attività connesse al campo della multimedialità.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

Destinatari:

 

Ministero destinatario :

 

  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

  MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 

Delegato a rispondere e data delega :

 

  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30/05/2002

 

Attuale delegato a rispondere e data delega :

 

  MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 20/06/2002

Stato iter : CONCLUSO il 25/10/2002

Partecipanti allo svolgimento/discussione :

RISPOSTA GOVERNO

25/10/2002

 

CASTELLI ROBERTO

MINISTRO GIUSTIZIA

Fasi iter :

 

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 20/06/2002

 

RISPOSTA PUBBLICATA IL 25/10/2002

 

CONCLUSO IL 25/10/2002

Classificazione TESEO

 

CONCETTUALE:

 

CARCERI, CONDANNE PENALI, SEMILIBERTA' DEL CONDANNATO, TERRORISTI

 

SIGLA O DENOMINAZIONE:

 

L 1986 0663

GEO-POLITICO:

 

VOGHERA, PAVIA - Prov, LOMBARDIA